Whistleblowing
Modalità di adempimento alle norme di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
La normativa del cosiddetto Whistleblowing ha la finalità di consentire l’emersione, il contrasto e la prevenzione di condotte illecite pregiudizievoli per le organizzazioni e per l’interesse collettivo.
Soggetti Tutelati
- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Azionisti (persone fisiche).
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.
Il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione, anche in forma tentata o minacciata, come conseguenza di una Segnalazione può segnalarlo sul sito web di Anac.
Ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse
La disciplina sul Whistleblowing si applica alle Segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente di cui i soggetti Segnalanti siano venuti a conoscenza nel Contesto Lavorativo. Esemplificativamente:
- Violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili). Tra le altre: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.
- Violazioni del diritto dell’Ue:
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. A titolo esemplificativo: cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE. A titolo esemplificativo: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione.
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
Non possono essere oggetto di Segnalazione
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
Presupposti per procedere alla segnalazione interna e condizioni di ammissibilità
È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.
Nello specifico sono essenziali:
- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e quindi una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche che alla Segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Segnalazioni anonime o inammissibili
Le Segnalazioni anonime verranno protocollate e archiviate, ma saranno considerate come non ammissibili se il Segnalante non rende disponibile un recapito. Laddove, però, tali segnalazioni fossero puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, queste saranno trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie. In tal senso il Segnalante non godrà delle tutele previste dal Decreto fino a quando questo non sia, anche in un secondo momento, identificato.
La segnalazione è ritenuta inammissibile per:
- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione al Gestore;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.
Nel caso in cui la Segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, anche all’esito della richiesta al Segnalante di ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti, il Gestore della Segnalazione procede all’archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.
Soggetto al quale è affidata la gestione delle Segnalazioni
Il soggetto Gestore delle Segnalazioni è il Dott. Maurizio Giovanni Di Pietro, Sindaco Unico di Petrolpuglia srl.
Nel caso di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il Gestore della Segnalazione coincida con il Segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, la Segnalazione può essere indirizzata all’Amministratore Unico, nella sede legale di Petrolpuglia srl, sempre nel rispetto dell’obbligo di riservatezza previsto dalla normativa.
Come Segnalare
Canali interni di segnalazione
L’Organizzazione definisce due canali interni di Segnalazione:
- in forma scritta;
- in forma orale chiamando al tel. 0805534232 e chiedendo un incontro specificando l’intenzione di presentare una Segnalazione in forma orale.
Entrambi i canali garantiscono la riservatezza della persona Segnalante; del Facilitatore; della Persona Coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione; del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
Segnalazione in forma scritta
La Segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:
- la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA AL GESTORE WHISTLEBLOWING” e inviata per raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Dott. Maurizio Giovanni Di Pietro, con studio in Bari alla Via Enrico Toti 16, e-mail: mauriziog.dipietro@gmail.com, pec mauriziogiovanni.dipietro@pec.commercialisti.it
Il Gestore registra la Segnalazione nel Registro di protocollazione dedicato al Whistleblowing.
Presupposti per ricorrere alla Segnalazione esterna
È possibile ricorrere alla Segnalazione esterna presso Anac alle seguenti condizioni:
- Se il canale interno obbligatorio non è attivo ovvero è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- La persona ha già fatto la Segnalazione interna ma non ha avuto Seguito;
- La persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito ovvero la Segnalazione potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- La persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni oppure possa non avere efficace Seguito;
- ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una Segnalazione esterna ad ANAC la quale tuttavia non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete e quindi non su semplici illazioni che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.